Regole complesse ma che possono essere semplificate con una adeguata pianificazione: un tema che coinvolge anche gli Italiani in Romania
La globalizzazione dell’economia ha reso internazionali non solo gli scambi di beni, servizi, persone e capitali, ma anche le successioni per causa di morte; l’esistenza di patrimoni all’estero o la residenza oltreconfine del defunto o dei suoi eredi innescano duelli se non anche trielli degni del miglior Sergio Leone tra:
• legislazione dello stato di residenza del de cuius;
• legislazione dello stato di residenza degli eredi;
• legislazione dello stato ove si trovano i beni od i diritti caduti in eredità.
Non sfuggono a questa complessità le decine di migliaia di cittadini italiani che in Romania hanno investimenti (quote societarie detenute direttamente, immobili, crediti, conti titoli o conti correnti presso istituti bancari), famiglia (o parte di essa), se non addirittura la residenza fiscale.
Quando si parla di successione, il pensiero di noi Italiani corre veloce all’aspetto fiscale (“quante tasse dovranno pagare i miei eredi?”), ma in ordine temporale l’esattore è l’ultimo ad apparire; prima di giungere infatti al calcolo e al versamento delle (eventuali) imposte di successione, i chiamati all’eredità dovranno affrontare il percorso dettato dal Codice Civile o dall’eventuale testamento del de cuius per l’inventariazione e la determinazione della massa ereditaria, nonché per la sua ripartizione tra gli eredi.
Nel caso di eredità a cavallo di due o più Stati, potrebbero anche esserci collisioni tra i rispettivi codici civili, con inaspettate spese e fatiche (anche psicologiche) per gli eredi.
Volendo invece partire nell’analisi dall’aspetto che sta più a cuore agli Italiani, e cioè le tasse, vediamo innanzitutto cosa prevede la disciplina italiana: l’art. 2 del D.Lgs. 346/90 fissa il principio della tassazione worldwide quando il defunto aveva la residenza in Italia al momento della morte: in questo caso infatti l’imposta di successione è dovuta “in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”; ma se egli era residente all’estero, allora “l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti” (= beni e diritti esistenti in Italia).
Basterebbe solo che l’altro Stato avesse una norma fiscale identica (speculare) a quella italiana per innescare il duello su:
• i beni ed i diritti all’estero, appartenenti ad un defunto residente in Italia, oppure
• sui beni ed i diritti italiani, appartenenti ad un defunto residente all’estero.
A ciò si aggiunge la fiscalità in capo agli eredi, magari residenti in un terzo Stato (diverso da quello di ultima residenza del defunto o da quello ove sono collocati i beni ed i diritti caduti in successione).
A mettere ordine tra i vari ordinamenti fiscali nazionali possono venire in soccorso le Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, ma ad oggi l’Italia ne ha stipulate solo 7 (sette): Danimarca, Francia, USA, Grecia, Israele, Regno Unito, Svezia. Mancano quini all’appello moltissimi Paesi ove sono presenti patrimoni “italiani” o iscritti AIRE, fra i quali proprio la Romania. Pertanto, nel caso di successioni “italo-romene”, non ci sono “camere di compensazione” attivabili, sicché la pianificazione successoria dovrà tener conto delle disposizioni fiscali di entrambi i Paesi.
Per quanto riguarda invece i diversi principi e le diverse modalità civilistiche di svolgimento della successione, in vigore nei diversi Stati, a fare ordine in materia è intervenuto il Legislatore comunitario, il quale ha offerto con il Regolamento 650/2012 alcune soluzioni per rimuovere gli ostacoli all’esercizio dei diritti da parte dei suoi cittadini nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere; in particolare, detto regolamento ha raggruppato e uniformato le varie disposizioni relative alla legge applicabile ed alle modalità di accettazione delle eredità e di esecuzione della successione, creando infine il certificato successorio europeo che trova riconoscimento in tutti i Paesi UE; il predetto regolamento non si occupa tuttavia delle materie fiscali, doganali od amministrative (art. 1), per le quali va sempre fatto riferimento alle legislazioni nazionali o convenzionali.
Fra le svariate soluzioni introdotte dal Regolamento, segnaliamo quella che attribuisce ad una persona la possibilità di scegliere, come legge che regola la sua intera successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte; nel silenzio della scelta, vale la legge dello Stato ove aveva la residenza abituale al momento della morte.
Nel caso di defunto italiano residente all’estero con eredi in Italia, questa facoltà di scelta è degna di nota per due motivi:
• per i cultori del diritto, scalfisce il divieto di patti successori sancito dall’art. 458 del Codice Civile italiano;
• per i “comuni mortali”, permette al futuro defunto di mettere i propri futuri eredi nella condizione giuridica e psicologica di minor disagio, assegnando loro la legislazione italiana (quella della cittadinanza del de cuius, ammesso che non l’abbia persa) e permettendo quindi di confrontarsi con professionisti nazionali (al netto delle problematiche di far valere all’estero la propria successione).
E dunque, nel caso di un defunto cittadino italiano residente in Romania, con eredi in Italia e beni in entrambi i Paesi, l’aver sottovalutato questo aspetto vincolerà i suoi eredi a confrontarsi esclusivamente con la legge romena, la quale regolerà l'intera successione, tanto per i patrimoni giacenti in Italia quanto per quelli romeni (fatta eccezione per le questioni fiscali, come già spiegato).
Per cogliere questa possibilità di scelta offerta dal Regolamento comunitario, il “futuro defunto” che pensa proattivamente a quanto succederà “dopo di lui” dovrà rendere apposita dichiarazione in tal senso, e qui si innesta una seconda opportunità, ovverossia quella di rendere tale opzione all’interno del testamento, col quale dettare disposizioni precise sia per la scelta della legislazione applicabile, sia per stabilire il destino dell’eredità che lascerà.
Tanto il codice civile italiano, quanto quello romeno, prevedono infatti delle quote di legittima e delle quote disponibili, seppur modulate con pesi diversi a parità di tipologia di “chiamati all’eredità”.
La “legittima” è la frazione minima di eredità che spetta agli eredi cd. “legittimari”, a prescindere dalle volontà del de cuius: è una disposizione che affonda le radici nei secoli, che va a braccetto col diritto di famiglia e che sostanzialmente mira a conservare e trasmettere in ambito familiare il patrimonio caduto in successione (e quindi a favore di coniuge e discendenti, in prima battuta); in entrambi gli ordinamenti, italiano e romeno, vi sono appositi meccanismi per tutelare i legittimari qualora, attraverso disposizioni testamentarie o atti posti in essere dal de cuius quando era in vita, detta quota minima risultasse scalfita a loro sfavore.
La “disponibile” è invece la frazione massima di eredità di cui il de cuius può disporre liberamente, e lo strumento principe per farlo è per l’appunto il testamento: in sua assenza, infatti, L’intero suo patrimonio verrà assegnato ai soli eredi legittimi, secondo le frazioni stabilite dal codice civile.
Per dare un’idea facile di come i due ordinamenti possano generare situazioni anche molto distanti, valga l’esempio proposto con la tabella sottostante, nel quale il de cuius lascia coniuge e due figli; ecco come cambiano nei due Paesi le frazioni di massa ereditaria attribuibile agli eredi in presenza di testamento volto ad assegnare la quota parte di disponibile:
In materia fiscale, invece, come già esposto in precedenza, ogni Stato fa storia a sé.
L’Italia tassa con l’imposta di successione tutti i beni ed i diritti (es. crediti) di proprietà del defunto:
• sia esistenti in Italia sia quelli all’estero (es. quote societarie di società romene), se egli era al momento della morte residente abitualmente in Italia;
• solo quelli esistenti in Italia al momento della morte, se egli era abitualmente residente in Romania.
Schematizzando:
L’imposta di successione italiana prevede aliquote diverse a seconda del grado di parentela col de cuius:
• 4% per coniuge e parenti in linea retta;
• 6% per fratelli e sorelle, parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado;
• 8% per tutti gli altri.
La base imponibile è data dal valore complessivo al momento della apertura della successione dei beni e dei diritti formanti la massa ereditaria, al netto dei debiti lasciati dal defunto e di altre passività deducibili.
Solo per coniuge e parenti in linea retta è prevista una franchigia di 1 (un) milione di Euro per ciascun erede di questo tipo: pertanto, per essi l’aliquota del 4% scatterà solo sulla parte di eredità ricevuta che eccede 1 (un) milione di Euro; per i fratelli e le sorelle, la franchigia si abbassa a soli 100.000 Euro, mentre non vi è alcuna franchigia per tutti gli altri eventuali chiamati all’eredità.
Un caso particolare di esenzione tout court dall’imposta di successione italiana, che può interessare gli Italiani imprenditori in Romania che hanno mantenuto la residenza in Italia, riguarda le quote o le azioni che attribuiscono il controllo societario in società romene: l’esenzione trova applicazione al ricorrere di determinate condizioni.
La Romania non ha una vera e propria imposta di successione, ma regola le varie fattispecie all’interno del Cod Fiscal, in particolare nell’ambito delle imposte sui redditi che sono chiamati a pagare gli eredi. Alcuni esempi:
• Beni immobili: 1% del loro valore, se la successione si protrae oltre i due anni (una sorta di imposta patrimoniale “punitiva”);
• Somme in denaro, conti correnti, titoli (azioni, quote societarie): non imponibili, ma gli eredi ereditano anche il valore fiscale che era riconosciuto in capo al defunto (aspetto da considerare in ottica di calcolo del carico fiscale a titolo di imposte sui redditi, gravante sugli eredi italiani in caso di alienazione delle quote od azioni romene ricevute a seguito di successione, al netto delle norme convenzionali applicabili).
Questa rapida carrellata non esaurisce ovviamente tutte le problematiche e le criticità delle successioni internazionali, ma credo sia sufficiente per far comprendere come le diverse composizioni familiari e patrimoniali degli Italiani operanti in Romania, con o senza residenza, possano celare complessità ed ostacoli per i futuri eredi, mitigabili attraverso una adeguata pianificazione successoria.
Marco Posocco
Accounting Partner
Crowe Romania
marco.posocco@crowe.ro