- 1) Nuove disposizioni apportate al sistema RO e-Transport
Si introduce l'obbligo di dichiarare nel Sistema RO e-Transport i dati relativi al trasporto internazionale di beni per:
• il prestatore di servizi rumeno, nel caso di non trasferimenti di beni scaricati in Romania e per i beni risultanti reespediti nell'altro stato;
• il beneficiario rumeno, per non trasferimenti di beni spediti dalla Romania e per i beni risultanti reespediti in Romania;
• il cliente di Romania, nel caso del regime di magazzino a disposizione del cliente, se la Romania è lo stato membro di destinazione dei beni;
• il fornitore di Romania, nel caso del regime di magazzino a disposizione del cliente, se la Romania è lo stato membro di spedizione/trasporto dei beni.
Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione nel sistema RO e-Transport il trasporto di prodotti accisabili che circolano in regime sospensivo di accise o con accise pagate nello stato membro di spedizione, il trasporto di beni da parte dei fornitori di servizi postali in pacchetti postali, nonché il trasporto di beni destinati alle missioni diplomatiche, agli uffici consolari e alle forze armate degli stati membri della NATO, Unione Europea.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di dichiarazione nel sistema RO e-Transport, non saranno confiscati i beni nel caso di controlli successivi alla conclusione del trasporto su strada di beni, quando questi sono stati registrati nei documenti giustificativi alla base delle registrazioni contabili, nonché nella contabilità degli utilizzatori, secondo i casi, nel periodo a cui si riferiscono le operazioni rispettive.
Le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi al sistema RO e-Transport si applicano per i fatti commessi e constatati a partire dal 1 luglio 2024.
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordinanza d'urgenza n. 43/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 409 del 30 aprile 2024.
Separatamente, sul sito del Ministero delle Finanze è stato pubblicato il Manuale sull'uso del sistema nazionale per il monitoraggio dei trasporti su strada di beni RO e-Transport.
- 2) Modifiche apportate a alcune dichiarazioni fiscali e l'introduzione del nuovo modulo 112
- 3) Modifiche relative all'imposta speciale sulle grandi proprietà immobiliari e mobiliari
Si introduce una nuova casella "Dichiarazione rettificativa a seguito di una notifica di conformità" accanto alla casella "Dichiarazione rettificativa" nei seguenti moduli fiscali:
• Modulo 101 "Dichiarazione relativa all'imposta sull'utile";
• Modulo 101 "Dichiarazione consolidata relativa all'imposta sull'utile determinata dal gruppo fiscale";
• Modulo 301 "Dichiarazione speciale dell'imposta sul valore aggiunto";
• Modulo 307 "Dichiarazione relativa alle somme derivanti dall'aggiustamento/correzione degli aggiustamenti/regolarizzazione dell'imposta sul valore aggiunto";
• Modulo 311 "Dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto riscossa dovuta dalle persone imponibile il cui codice di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è stato annullato ai sensi dell'art. 316, comma (11), lett. a) -e), lett. g) o lett. h) della Legge n. 227/2015 relativa al Codice fiscale";
• Modulo 710 "Dichiarazione rettificativa".
La casella sarà selezionata solo nel caso in cui siano apportate correzioni ai dati precedentemente dichiarati a seguito di una notifica di conformità da parte delle autorità fiscali.
Inoltre, viene introdotto il modello del nuovo modulo "Richiesta di correzione degli errori materiali nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto". Il modulo sarà completato nel caso in cui siano necessarie correzioni nella dichiarazione dell'IVA presentata in precedenza, indipendentemente dal fatto che gli errori siano individuati dal contribuente o a seguito di una notifica di conformità.
Gli aggiornamenti sono stati pubblicati con l'Ordine dell'ANAF n. 779/2024, nella Gazzetta Ufficiale n. 374 del 22 aprile 2024.
Viene introdotto il nuovo modulo 112 "Dichiarazione relativa agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali, dell'imposta sul reddito e all'evidenza nominale delle persone assicurate" che incorpora le modifiche apportate con l'OUG n. 115/2023 riguardanti l'importo di 200 lei del salario minimo non tassabile, la ritenuta alla fonte della CASS sui redditi da arenda, dalle associazioni con persone giuridiche e dai diritti di proprietà intellettuale, le somme sostenute dal datore di lavoro per l'iscrizione dei figli dei dipendenti in strutture educative precoci, la CASS dovuta dalle persone fisiche che hanno il rapporto di lavoro sospeso e beneficiano di un'indennità di assicurazione sociale sanitaria.
Le modifiche apportate dall'Ordine si applicheranno a partire dai redditi realizzati nel mese di aprile 2024.
Le modifiche menzionate sono state introdotte con l'Ordine n. 723/31/474/1.264/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 376 del 22 aprile 2024.
L'autorità fiscale locale comunicherà ai contribuenti dell'imposta sulle proprietà di lusso per le quali ha determinato un valore tassabile superiore a 2.500.000 lei entro il 30 maggio dell'anno per il quale è dovuta l'imposta speciale sulle grandi proprietà immobiliari e mobiliari.
Inoltre, l'autorità fiscale locale che ha determinato il valore tassabile deve trasmettere all'autorità fiscale centrale competente per il domicilio del contribuente informazioni sul valore tassabile stabilito.
La dichiarazione e il pagamento dell'imposta speciale sulle grandi proprietà immobiliari devono essere effettuati entro il 30 settembre dell'anno fiscale in corso.
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordinanza d'urgenza n. 43/2024, nella Gazzetta Ufficiale n. 409 del 30 aprile 2024.
- 4) Concessione di reduzione percentuale dell'imposta sui terreni e immobili
Le persone fisiche che possiedono terreni/immobili in Romania e che dimostrano almeno tre donazioni di sangue nell'arco di un anno solare, effettuate presso centri specializzati di raccolta del sangue, possono beneficiare di una riduzione percentuale dell'imposta sulle proprietà detenute. Anche le persone con disabilità possono beneficiare della stessa riduzione percentuale.
La riduzione è concessa attraverso i consigli locali, sulla base di documenti giustificativi stabiliti nella delibera del consiglio locale. La riduzione può essere cumulata con il bonus concesso e si applica alla differenza risultante dalla detrazione del bonus dall'imposta dovuta.
La riduzione o l'esenzione dall'imposta si applica a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la persona presenta i documenti giustificativi.
Le disposizioni sono state pubblicate con la Legge n. 74/2024, nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 3 aprile 2024.
- 5) Obbligo di dichiarare l'imposta minima sul fatturato per le società nei settori energetico, petrolifero e del gas
La disposizione che escludeva i redditi delle società classificate nei codici CAEN indicati nell'Ordinanza n. 5433/2023 riguardante l'individuazione delle persone giuridiche che svolgono attività nei settori dell'energia, del petrolio e del gas dalla formula di calcolo dell'imposta specifica (imposta minima sul fatturato) è stata abrogata. Di conseguenza, a partire dal mese di aprile 2024, le società dei settori menzionati sono obbligate a calcolare e dichiarare l'imposta specifica, conformemente alla Legge n. 296/2023.
La disposizione è stata abrogata con l'Ordinanza n. 643/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 10 aprile 2024.
- 6) Viene modificato il numero massimo di entità selezionate nella categoria dei contribuenti grandi e medi
A partire dal 1 luglio 2024, il numero massimo di entità selezionate nella categoria dei contribuenti di grandi dimensioni diminuirà da 3.000 contribuenti a 2.000, mentre nella categoria dei contribuenti di dimensioni medie sarà di 25.000.
Fino a poco tempo fa, gli organi competenti per l'amministrazione dei contribuenti di grandi e medie dimensioni selezionavano annualmente e presentavano le entità in ordine decrescente di dimensione, in base ai criteri di base e ai criteri specifici soddisfatti, limitandosi a 3.000 contribuenti di grandi dimensioni e rispettivamente a 20.000 contribuenti di dimensioni medie.
Le presenti modifiche sono state introdotte con l'Ordinanza n. 665/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 12 aprile 2024.
Disclaimer
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