- 1) Procedure per l'applicazione del condono fiscale per i buoni regalo
In Gazzetta ufficiale n. 586 del 28 giugnoo 2023 è stato pubblicato l’Ordine n. 906/2023 in merito all'approvazione della Procedura per l'annullamento degli obblighi fiscali che possono essere oggetto di annullamento previsto dalla Legge n. 43/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 24 febbraio 2023 concernente la cancellazione di alcuni obblighi fiscali principali ed accessori stabiliti fino al 31.12.2020 compreso dall'ente fiscale a seguito della riclassifica a reddito da lavoro dipendente, dei redditi da buoni regalo ottenuti da persone fisiche da soggetti diversi rispetto ai datori di lavoro.
In sintesi, la Legge 43/2023 pubblicata a febbraio è quella che ha concesso il condono fiscale per gli obblighi fiscali derivanti dalla riclassificazione dei redditi da buoni regalo come redditi da retribuzione, e questa nuova ordinanza presenta la procedura con cui tale legge viene attuata.
Per maggiori dettagli in merito alla cancellazione degli adempimenti fiscali, si prega di accedere all'Info legislativ di Febbraio 2023 disponibile aqui.
Pertanto, l’Ordine 906/2023 stabilisce quanto segue:
• Procedura per la preparazione e la trasmissione da parte dell'organo fiscale dell'elenco degli obblighi fiscali che possono essere oggetto di cancellazione (Allegato 1 dell’Ordine)
• Procedura per l'annullamento degli obblighi fiscali e modalità di rimborso (Allegato 2 dell’Ordine)
• Modello del formulario "Decisione di annullamento degli obblighi fiscali" (Allegato 3 dell’Ordine)
• Modello del formulario "Richiesta di annullamento degli obblighi fiscali" (Allegato 4 dell'Ordine)
• Modello del formulario "Decisione di rigetto della richiesta di annullamento degli obblighi fiscali" (Allegato 5 dell’Ordine)
• Modello del formulario "Richiesta di restituzione degli obblighi fiscali" (Allegato 6 dell’Ordine)
- 2) Persone fisiche in Romania con grandi patrimoni
- 3) Chiarimenti sul concetto di stabile organizzazione - Causa CGUE C-232/22 (Cabot Plastics)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 585 del 28 giugno 2023 l’Ordine n. 920/2023 riguardante le persone fisiche residenti fiscalmente in Romania che possiedono grandi patrimoni.
Questo Ordine definisce le persone fisiche con grandi patrimoni come quelle che, secondo le informazioni in possesso dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione Fiscale, hanno un patrimonio in Romania e all'estero superiore a 25 milioni di euro. Il calcolo del patrimonio viene effettuato in lei al tasso di cambio medio dell'euro dell'anno precedente la stima. La stima del patrimonio delle persone fisiche residenti fiscalmente in Romania comprende sia i beni mobili e immobili che le attività finanziarie detenute.
Il gruppo delle persone fisiche con grandi patrimoni sarà composto da persone con un patrimonio superiore a 25 milioni di euro, ma sarà istituito anche un gruppo allargato di persone con grandi patrimoni per includere coniugi e parenti fino al secondo grado.
Allo stesso tempo, l'ANAF informerà le persone che fanno parte del gruppo di persone con un grande patrimonio tramite una notifica.
Secondo l'Ordine, sia il gruppo delle persone fisiche con grandi patrimoni che il gruppo allargato delle persone fisiche con grandi patrimoni saranno aggiornati una volta ogni 3 anni, aggiungendo le persone fisiche che superano la soglia dei 25 milioni di euro, e una volta ogni 6 anni, rimuovendo dall'evidenza le persone fisiche che non soddisfano più tale criterio.
Alla fine di giugno, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso la decisione nel caso Cabot Plastics (C-232/22) che ha fornito importanti chiarimenti sul concetto di stabile organizzazione.
La novità è l'analisi del concetto di stabile organizzazione e le argomentazioni della Corte sulla situazione delle imprese di trasformazione che forniscono servizi di trasformazione in regime di "lavorazione conto terzi", ma anche servizi ausiliari forniti al beneficiario. Inoltre, nel caso di specie, viene analizzata anche la situazione in cui il fatturato della società fornitrice è costituito quasi interamente da servizi forniti ad un unico beneficiario.
La decisione Cabot Plastics C-232/22 integra la sentenza Berlin Chemie C-333/20, secondo la quale una società non dispone di una stabile organizzazione per il solo fatto di avere una filiale in un altro stato. Pertanto, la Corte conclude nella presente causa che il beneficiario di servizi stabilito al di fuori dell'Unione non dispone di una sede commerciale fissa nello stato in cui è stabilito il prestatore, quando non disponga in tale luogo di una struttura adeguata di risorse umane e tecniche in gradi di costituire tale stabile organizzazione. Anche se il prestatore esegue per il destinatario, in base a un contratto esclusivo, servizi di produzione in regime di subappalto e una serie di servizi accessori o aggiuntivi che contribuiscono all'attività economica del destinatario nello stato membro in cui il prestatore è stabilito, non si configura una stabile organizzazione in mancanza dell'esistenza in tale stato membro di risorse umane e tecniche proprie di cui il destinatario possa disporre.
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