- 1) Imposta sull’utile
Modifiche e nuove disposizioni al livello di spese a partire dal 1° gennaio 2024
• Sono incluse nelle spese sociali a deducibilità limitata: le spese per il corretto funzionamento di asili nido e scuole materne gestite dal contribuente e gli importi pagati dal contribuente per l'inserimento dei figli dei dipendenti in unità di istruzione precoce, fino a un limite di 1.500 lei/mese per bambino.
• Le spese relative alle borse di studio private, concesse in base alla legge, entro il limite di 1.500 lei/cad., sono aggiunte alle spese sociali e dedotte in misura limitata e sono eliminate dalla categoria di spese per le quali è concesso un credito d'imposta.
• Per quanto riguarda le spese per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di alloggi di servizio, la deducibilità viene mantenuta fino al limite corrispondente alle aree edificate previste dalla legge sugli alloggi n. 114/1996 e viene eliminata la maggiorazione fiscale del 10%.
• La deducibilità delle spese di gestione, manutenzione e riparazione relative a locali situati in un'abitazione di proprietà di una persona fisica e utilizzati per scopi personali è limitata al 50%, corrispondente alle aree messe a disposizione del contribuente in base ai contratti stipulati tra le parti a tale scopo.
• Si introduce una nuova limitazione del 50% per le spese di gestione, manutenzione e riparazione relative a una sede legale acquistata dal contribuente in edifici residenziali o in singoli edifici residenziali in complessi residenziali che non è utilizzata esclusivamente per scopi commerciali. Se la sede legale, di proprietà del contribuente, è utilizzata per scopi personali dai soci o dagli associati, queste spese si considerano sostenute a loro favore e non sono deducibili nel calcolo del risultato fiscale.
• Per quanto riguarda l'ammortamento fiscale, per una sede legale non utilizzata esclusivamente ai fini commerciali, situata in edifici residenziali o in singoli edifici residenziali, in complessi residenziali definiti secondo le disposizioni di legge, registrati nel patrimonio del contribuente, l'ammortamento è deducibile nella misura del 50%. In caso di utilizzo di sedi legali nel patrimonio del contribuente ai fini personali da parte di soci o associati, l'ammortamento fiscale relativo alla sede legale non viene dedotto nel calcolo del risutato fiscale.
• È stato introdotto un nuovo paragrafo che fornisce ulteriori informazioni sulla determinazione della quota di reddito non imponibile nel reddito complessivo, nella determinazione delle spese non deducibili relative al reddito non imponibile. Pertanto, i contribuenti che applicano le regole contabili in conformità agli Standard finanziari internazionali e che registrano la valutazione dei titoli di partecipazione al valore equo attraverso le altre componenti del risultato globale, a seguito dell'applicazione dell'opzione irrevocabile di rilevare i titoli di partecipazione in questo modo, tengono conto anche degli importi delle differenze di valutazione/rivalutazione accreditati nei conti di riserve a seguito della vendita/cessione dei titoli di partecipazione.
• È eliminata l'agevolazione per l'ottenimento del credito d'imposta relativo al costo di acquisto dei registratori di cassa fiscali elettronici. L'ultimo anno fiscale in cui si deducono dall'imposta sul reddito gli importi delle borse di studio/registratori elettronici di cassa fiscali che rimangono da riportare, secondo la legge, è l'anno fiscale 2023, rispettivamente l'anno fiscale modificato che termina nell'anno 2024. Gli importi dei registri elettronici di cassa fiscali che rimangono da riportare, secondo la legge, dopo la deduzione dall'imposta sul reddito per l'anno fiscale 2023/anno fiscale modificato che termina nell'anno 2024, sono voci simili alle spese dell'anno 2024, rispettivamente dell'anno fiscale modificato che inizia nell'anno 2024. In questo caso, le spese che rappresentano l'ammortamento fiscale dei registratori di cassa fiscali elettronici sono spese non deducibili nel calcolo del risultato fiscale.
• È modificato il termine per la presentazione dei moduli di reindirizzamento dell'imposta sull'utile delle società per le sponsorizzazioni e/o gli atti di mecenatismo e per le spese relative a beni, fondi e servizi forniti all'UNICEF. Il termine è pari a quello per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sull'utile. In precedenza, il termine era di massimo 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sull'utile per entrambi tipi di reindirizzamento.
Modifiche e nuove disposizioni sugli accantonamenti
• Per le rettifiche per svalutazione dei crediti, registrate in conformità alle norme contabili applicabili, il limite di deducibilità passa dal 50% al 30% dell'importo di tali rettifiche. L'aliquota del 30% si applica ai crediti registrati a partire dal 1° gennaio 2024. Si precisa che tali rettifiche sono costituite da importi dovuti da clienti interni ed esterni per prodotti, semilavorati, materiali, beni venduti, lavori eseguiti e servizi resi.
• Vengono apportate modifiche relative a specifici accantonamenti/rettifiche di valore a partire dal 15 dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024 per le istituzioni finanziarie non bancarie e gli istituti di credito.
Modifiche al livello delle perdite fiscali a partire dal 1° gennaio 2024
• Le perdite fiscali annuali determinate dalla dichiarazione dell'imposta sull'utile delle società, a partire dall'anno 2024/anno fiscale modificato a partire dall'anno 2024, a seconda dei casi, saranno recuperate dagli utili imponibili realizzati, fino al 70% incluso, nei 5 anni consecutivi successivi.
• Le perdite fiscali annuali accertate dalla dichiarazione dell'imposta sull'utile delle società per gli anni precedenti all'anno 2024/all'anno che inizia nel 2024, che rimangono da recuperare al 31 dicembre 2023, saranno recuperate dagli utili imponibili realizzati a partire dall'anno 2024, fino a un limite del 70% degli utili imponibili in questione, per il periodo rimanente da recuperare nei 7 anni consecutivi successivi all'anno in cui tali perdite sono state realizzate.
• Se vengono recuperate sia le perdite fiscali annuali a partire dal 2024 sia le perdite che rimangono da recuperare a partire dal 31 dicembre 2023, ai fini dell'applicazione del limite del 70%, tali perdite devono essere aggregate.
Modifiche alle questioni fiscali internazionali a partire dal 1° gennaio 2024
• Vengono introdotte delle aggiunte per quanto riguarda la determinazione del valore di mercato del trasferimento tra la persona giuridica straniera e la sua stabile organizzazione, ossia tenendo conto delle disposizioni del Rapporto 2010 sull'allocazione degli utili alle stabili organizzazioni pubblicato dall'OCSE.
Modifiche alle norme sulla limitazione della deducibilità degli interessi e di altri costi economicamente equivalenti di interessi a partire dal 1° gennaio 2024
• Gli oneri debitori in eccesso derivanti da transazioni/operazioni che non finanziano l'acquisizione/produzione di attività in corso/beni stabilite in base alle disposizioni relative all'imposta minima, rispettivamente all'imposta aggiuntiva per le persone giuridiche che operano nei settori del petrolio e del gas, e che sono effettuate con persone affiliate, sono deducibili, in un periodo fiscale, fino al massimale deducibile rappresentato dall'equivalente in lei dell'importo di 500.000 euro.
• L'eccedenza totale degli oneri finanziari derivanti da transazioni/operazioni effettuate sia con soggetti affiliati che con soggetti non affiliati, che possono essere dedotti in un periodo d'imposta, non può superare il massimale deducibile rappresentato dall'equivalente in RON di 1.000.000 di euro.
• Il tetto di 500.000 euro per i costi in eccesso dell'indebitamento con persone affiliate non si applica agli istituti di credito - persone giuridiche rumene, alle filiali rumene di istituti di credito - persone giuridiche straniere, agli istituti finanziari non bancari, alle filiali rumene di istituti finanziari non bancari e alle imprese di investimento come definite dalla legge.
• I costi del debito in eccesso riportati al 31 dicembre 2023 saranno assegnati al tetto deducibile rappresentato dall'equivalente in RON di 1.000.000 di euro.
- 2) Imposta sul reddito delle microimprese
- 3) Imposizione fiscale delle persone fisiche
• Un socio può detenere più del 25% del valore/numero di azioni o diritti di voto in una sola microimpresa. Attualmente, il limite era di 3 microimprese. Inoltre, viene specificato che vengono prese in considerazione sia le partecipazioni dirette che quelle indirette, limitando la possibilità di creare strutture societarie a questo scopo. Se un socio possiede più del 25% di diverse società che si qualificano per il sistema di tassazione del reddito delle microimprese, deve stabilire entro il 31 marzo dell'anno successivo quale società applicherà il sistema.
• È stata abrogata l'eccezione che consentiva alle imprese HoReCa di applicare l'imposta sul reddito alle microimprese anche se non erano soddisfatte le condizioni. Implicitamente, scompare il regime fiscale misto, in base al quale per le attività HoReCa si applica l'imposta sulle microimprese e per le altre attività si applica l'imposta sull'utile.
• È stata aggiunta un'ulteriore condizione per essere una microimpresa: depositare i bilanci entro i termini di legge. Per il 2024, per soddisfare questa condizione i bilanci del 2023 devono essere depositati entro il 31 marzo 2024.
• Il limite di 500.000 euro viene verificato tenendo conto sia del reddito della microimpresa che di quello delle imprese collegate (come definito nella Legge 346/2004);
• È stata introdotta una soglia di reddito pari a un massimo del 15% del reddito dell'intermediazione assicurativa, al di sotto della quale tali intermediari possono applicare il sistema di tassazione del reddito delle microimprese.
• È abrogata la possibilità di dedurre alcuni importi dall'imposta sulle microimprese (ad esempio, le sponsorizzazioni o il costo dei registratori di cassa). L'ultimo anno fiscale da cui è possibile detrarre gli importi dall'imposta sul reddito delle microimprese è il 2023.
Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.
• Per quanto riguarda le facilitazioni fiscali nei settori dell'informatica, dell'edilizia e dell'agroalimentare, se nello stesso mese un individuo percepisce un reddito da lavoro dipendente per una frazione di mese, nella funzione di base, con uno o, a seconda dei casi, più datori di lavoro in successione, per l'applicazione dell'esenzione, ogni datore di lavoro determinerà la parte del massimale mensile di 10.000 lei corrispondente a questo periodo e concederà l'esenzione per il reddito mensile lordo percepito, entro il limite della frazione del massimale così determinato. Inoltre, il lavoratore può scegliere di pagare l'intero contributo previdenziale. Il dipendente può cambiare idea e rinunciare all'opzione iniziale. L'opzione si applica a partire dal mese successivo alla sua presentazione, secondo il regolamento interno del datore di lavoro. La riduzione del contributo previdenziale in base alle aliquote percentuali del secondo pilastro pensionistico viene applicata in proporzione al numero di giorni lavorati presso il datore di lavoro in caso di cessazione/inizio del rapporto di lavoro.
• Per quanto riguarda il reddito da lavoro autonomo, determinato in base al sistema effettivo, le spese di sponsorizzazione e patrocinio sono escluse dalle spese deducibili limitate. Viene inoltre ridotto da 400 a 100 euro il limite per le spese di tesseramento sportivo. Vengono introdotte le seguenti spese non deducibili: spese di sponsorizzazione e/o patrocinio, sostenute in conformità alla legge; spese registrate in contabilità, indipendentemente dalla loro natura, successivamente dimostrate come correlate ad atti di corruzione, in conformità alla legge.
• Si forniscono chiarimenti sul tetto di 3 stipendi base corrispondenti al posto occupato per le indennità di delega/distacco/distacco transnazionale/benefici aggiuntivi percepiti dai lavoratori in mobilità. Le disposizioni si applicano a partire dal 15 dicembre 2023.
• Per questi benefici salariali, il regime fiscale cambia:
- la differenza favorevole tra il tasso d'interesse preferenziale negoziato e il tasso d'interesse di mercato per i prestiti e i depositi è imponibile fino a un tetto complessivo del 33% del salario di base corrispondente al posto di lavoro ricoperto o del salario mensile concesso;
- le somme pagate dal datore di lavoro per il collocamento dei figli dei propri dipendenti in istituti di istruzione precoce non sono imponibili fino a un massimo di 1.500 lei/mese/bambino e fino a un massimale complessivo del 33% dello stipendio base corrispondente alla mansione svolta o dello stipendio mensile concesso;
- gli importi concessi ai dipendenti che lavorano in telelavoro diventano completamente imponibili;
- l'importo non imponibile/deducibile per l'abbonamento alla palestra è ridotto (da 400 euro/anno a 100 euro/anno) se è sostenuto sia dal dipendente che dal datore di lavoro;
• Vengono forniti chiarimenti sui tempi di tassazione di alcuni benefit di natura retributiva, inclusi nel massimale complessivo del 33% dello stipendio base corrispondente alla mansione ricoperta o allo stipendio mensile concesso, rispettivamente: il costo dei servizi turistici e/o di cura, compreso il trasporto, durante il periodo di aspettativa; i contributi a un fondo pensionistico volontario versati dal datore di lavoro per i propri dipendenti; i premi di assicurazione sanitaria volontaria e i servizi medici forniti sotto forma di abbonamenti pagati dal datore di lavoro per i propri dipendenti; il costo delle iscrizioni sportive pagate dal datore di lavoro per i propri dipendenti; gli importi pagati/versati dal datore di lavoro per il collocamento dei figli dei propri dipendenti in istituti di istruzione precoce; gli importi che rappresentano la differenza favorevole tra il tasso di interesse preferenziale stabilito per via negoziale e il tasso di interesse di mercato per i prestiti e i depositi.
• Per i redditi derivanti dalla cessione di beni viene reintrodotta l'aliquota forfettaria del 20% e viene eliminata la possibilità di determinare il reddito secondo il sistema effettivo. Se il contribuente è un contribuente con obblighi contabili, trattiene l'imposta alla fonte.
• La perdita fiscale annuale registrata per alcuni tipi di reddito viene riportata e compensata dal contribuente fino al 70% del reddito netto annuale ottenuto dalla stessa fonte di reddito nei 5 anni fiscali successivi (le disposizioni precedenti erano del 100% e per 7 anni);
• È abolita la possibilità di reindirizzare un importo a sostegno di enti non profit e istituti religiosi nel caso di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente.
• Se nello stesso anno vengono utilizzati più valori del salario minimo lordo, il valore del salario minimo lordo in vigore il 25 maggio dell'anno in cui si percepisce il reddito per il quale sono dovuti i contributi sociali viene preso in considerazione per verificare che il reddito rientri nei massimali annuali e per determinare la base annua per il calcolo del contributo di assicurazione sociale e del contributo di assicurazione sanitaria dovuti. Pertanto, per il 2023, il salario minimo lordo da prendere in considerazione è di 3.000 RON.
• I contributi per l'assicurazione sanitaria sociale sono dovuti per le prestazioni di assicurazione sanitaria sociale concesse ai sensi dell'OUG n. 158/2005.
• Le disposizioni relative all'obbligo di calcolare, trattenere, dichiarare e versare i contributi sociali obbligatori, dovuti secondo la legge in caso di prestazioni in denaro e/o in natura ricevute da terzi, si applicano anche ai redditi in denaro e/o in natura percepiti da terzi sulla base di un contratto di lavoro individuale, di un rapporto di lavoro, di un atto di distacco o di uno status speciale previsto dalla legge o di un rapporto contrattuale tra le parti.
• Le disposizioni sull'importo non imponibile di 200 lei/mese, che non è incluso nella base mensile per il calcolo dei contributi previdenziali, che rappresenta il reddito da salari e simili, sono mantenute nel 2024, secondo i termini di legge.
Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a partire da gennaio 2024/per i redditi conseguiti nel 2024, fatte salve alcune eccezioni sopra menzionate.
- 4) Imposta sul valore aggiunto (IVA)
• Il diritto alla detrazione dell tassa sull'acquisto, l'affitto o la locazione di edifici/locali occupati, a prescindere dalla loro destinazione, situati in zone residenziali o condominiali e della tassa sulle spese relative a tali edifici/locali occupati, qualora non siano utilizzati esclusivamente per scopi commerciali, è limitato al 50%.
La disposizione entra in vigore dal 1° del mese successivo alla data in cui la Romania è autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga alle disposizioni della Direttiva IVA dell'UE.
• Sono modificate le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione del differimento del pagamento dell'IVA in dogana. L'agevolazione sarà disponibile per le importazioni effettuate da persone che fanno dichiarazioni doganali utilizzando la procedura di sdoganamento centralizzato, o per le importazioni effettuate presentando una dichiarazione doganale sotto forma di annotazione nelle scritture del dichiarante, da parte delle persone registrate ai fini IVA e autorizzati ai sensi del Regolamento del Codice Doganale dell'UE. Inoltre, tra le condizioni che devono soddisfare le persone che hanno ottenuto un certificato di differimento del pagamento dell'IVA in dogana c'è una dichiarazione sotto la propria responsabilità di non avere obblighi in sospeso.
• La definizione di "zucchero aggiunto" applicabile per determinare l'aliquota IVA del 9% o del 19% è stata riformulata. Secondo la nuova definizione, per determinare il contenuto di zuccheri aggiunti si tiene conto dei prodotti assimilati allo zucchero quando vengono aggiunti come ingredienti e degli zuccheri presenti nei succhi di frutta non zuccherati, nei concentrati di succo di frutta e negli zuccheri presenti nelle puree di frutta.
• Esenti dall'aliquota IVA del 19% nella categoria degli alimenti con zuccheri aggiunti sono, oltre a dolci e biscotti, il latte in polvere per neonati, lattanti e bambini piccoli - per i quali si applica l'aliquota ridotta del 9%.
Queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.
• Sono inoltre sospese dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 incluso le notifiche da presentare alle autorità fiscali da parte delle persone registrate e non registrate ai fini IVA che alla fine di un anno solare avevano un fatturato inferiore a 300.000 lei e da parte delle persone registrate ai fini 'IVA che forniscono servizi di trasporto internazionale (cioè le dichiarazioni D392A, D392B e D393).
- 5) Altre modifiche
RO e-Factura
• A partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo di inviare fatture elettroniche tramite il sistema di fatturazione elettronica è abolito:
- esportazioni e cessioni intracomunitari di beni;
- cessioni di beni/servizi a soggetti passivi che non sono né stabiliti né registrati ai fini IVA in Romania;
- cessioni di beni/servizi per i quali vengono emesse fatture semplificate;
- cessioni di servizi per i quali l'emissione della fattura non è soggetta alle regole di fatturazione applicabili in Romania.
• A partire dal 1° luglio 2024, per le transazioni B2B tra persone imponibile stabilite in Romania, viene introdotto l'obbligo per gli emittenti di inviare le fatture elettroniche tramite il sistema RO e-Factura ai loro destinatari. Il termine per la trasmissione è di 5 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura, ma non oltre 5 giorni di calendario dal termine previsto dall'art. 319 para. (16) del Codice Fiscale per l'emissione della fattura. Le fatture semplificate costituiscono un'eccezione.
• La mancata emissione della fattura da parte dell'emittente e la ricezione e registrazione della stessa da parte del destinatario tramite il sistema RO e-Factura costituiscono un'infrazione ed è punibile con una multa pari al 15% del valore totale della fattura (in precedenza, la multa era pari all'importo dell'IVA indicato sulla fattura).
• La mancata presentazione delle fatture elettroniche da parte degli emittenti tramite il sistema di fatturazione elettronica RO e-Factura entro i termini previsti è punibile con una multa:
- da 5.000 lei a 10.000 lei per i grandi contribuenti;
- da 2.500 lei a 5.000 lei per i contribuenti di medie dimensioni;
- da 1.000 lei a 2.500 lei per i piccoli contribuenti e le persone fisiche.
• Se il sistema nazionale di fatturazione elettronica RO e-Factura non è operativo per almeno 24 ore, l'obbligo di presentare la fattura è sospeso fino a quando il sistema sarà nuovamente operativo. In questa situazione, le fatture possono essere emesse in conformità alle disposizioni dell'articolo 319 del Codice fiscale e trasmesse ai destinatari, a condizione che le fatture elettroniche emesse siano successivamente trasmesse al sistema nazionale di fatturazione elettronica RO e-Factura. I periodi in cui il sistema nazionale di fatturazione elettronica RO e-Factura non è operativo saranno pubblicati sui siti web dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione Fiscale e del Ministero delle Finanze.
Altri aspetti
• Si stabilisce una nuova scadenza per alcune sanzioni previste dall’Ordinanza d'i rgenza n. 28/1999 sull'obbligo per gli operatori economici di utilizzare i registratori di cassa fiscali elettronici, ovvero l'applicazione dal 1° ottobre 2024 di multe, confisca di somme e sospensione dell'attività per gli operatori economici che consegnano beni o forniscono servizi tramite distributori automatici commerciali che operano sulla base di pagamenti con carta e accettatori di banconote o monete;
• Nella Legge 70/2015 sono state introdotte nuove definizioni per rafforzare la disciplina finanziaria sulle operazioni di incasso e pagamento del contante in merito a cosa si intende per: supermercato e ipermercato;
• La Legge 70/2015 per il rafforzamento della disciplina finanziaria sulle operazioni di incasso e pagamento contiene chiarimenti in merito a:
- il tetto massimo per gli anticipi di cassa fissato a 5.000 lei per ogni persona che ha ricevuto anticipi di cassa,
- gli incassi e i pagamenti effettuati nei confronti di persone fisiche per forniture/acquisti di beni, prestazioni di servizi, dividendi, cessione di crediti o altri diritti sono limitati a 10.000 lei per/da una persona,
- il limite massimo di contanti in cassa nei negozi cash and carry, supermercati e ipermercati è aumentato a 500.000 RON alla fine di ogni giornata,
- le filiali e le altre sedi secondarie delle persone giuridiche che hanno propria cassieria e/o un conto presso un istituto di credito devono applicare le disposizioni per ciascuna cassieria individualmente,
- viene introdotta una nuova sanzione per il mancato rispetto dell'uso di strumenti non in contanti per incassi/pagamenti in relazione a persone fisiche che rappresentano incassi o rimborsi di prestiti o altri finanziamenti, ovvero una multa pari al 25% dell'importo incassato/pagato, ma non inferiore a 500 lei.
• La legge sulla contabilità è integrata con disposizioni sull'obbligo per le persone giuridiche senza scopo di lucro di redigere una dichiarazione che accompagni il bilancio annuale e che mostri gli importi ricevuti/utilizzati da sovvenzioni, sponsorizzazioni, importi reindirizzati, secondo la legge;
• Viengono completate e modificate le disposizioni relative al Sistema nazionale di monitoraggio del trasporto di merci su strada RO e-Transport e introdotte contravvenzioni rappresentate da multe e confisca del valore delle merci non dichiarate, ove opportuno.
Disclaimer
Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.